Sulle facoltà del praticante, l'art. 41, comma 12 della regola n. 247/2012 è intervenuta sull'intenzione: «Nel momento che svolgimento del tirocinio proveniente da praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel cambiare registro dei praticanti, purché in godimento del diploma proveniente da laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale Con sostituzione https://avvocatopenalistaromano.com/torino-reato-evasione-385-cp.html